Obbligo Normativo
Nomina del Medico Competente

Il Medico Competente, assieme al Datore di Lavoro e al RSPP, costituisce una delle figure fondamentali per l’analisi, la valutazione dei rischi sul lavoro, l’identificazione e la scelta delle misure per la sicurezza e soprattutto la salute dei lavoratori.
Il Medico Competente è colui che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lgs. 81/2008, effettua la sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Quali sono i compiti del medico competente?

La funzione del Medico Competente è quella di effettuare la sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, che ricomprende le visite mediche dei lavoratori che possono essere preventive, intese a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro o periodiche (normalmente con cadenza annuale) per controllare lo stato di salute.
Il Medico Competente, al termine della visita ed eventuali esami, esprime un giudizio di idoneità o inidoneità del lavoratore alla specifica mansione.
Gli altri obblighi del Medico Competente sono:
• collaborare con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
• istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
• consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
• consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
• in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente Datore di Lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
• visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
• partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 TUSL

 

Quando va effettuata la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori ma è effettuata nei seguenti casi:
• nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
• nei casi in cui la valutazione dei rischi lo preveda
• su richiesta da parte del lavoratore qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

 

Quali sono i casi previsti dalla normativa vigente?

Ai sensi del comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza dei seguenti rischi:
• videoterminalisti;
• movimentazione manuale di carichi;
• rischio rumore;
• rischio vibrazioni;
• rischio campi elettromagnetici;
• rischio radiazioni ottiche;
• rischio agenti chimici;
• rischio agenti cancerogeni e mutageni;
• rischio amianto;
• rischio agenti biologici;
• lavoro notturno;
e in presenza di queste tipologie di lavoratori:
• lavoratori disabili;
• lavoratrici in gravidanza.

 

In quali casi è la valutazione del rischio a richiedere la sorveglianza sanitaria?

Spetta al Datore di Lavoro valutare tutti i rischi con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente.
Se dalla valutazione emerge la necessità di integrare la sorveglianza sanitaria, questo significa che il Medico Competente dovrà sottoporre i lavoratori ad ulteriori accertamenti oltre a quelli già resi obbligatori dalla normativa vigente.
I casi che più frequentemente si potrebbero verificare sono i seguenti:
• lavori elettrici: la norma CEI 11-27 che costituisce il riferimento normativo per l’effettuazione in sicurezza dei lavori elettrici, prevede che il datore di lavoro verifichi l’idoneità psico-fisica del lavoratore in relazione alle attività assegnate
• lavori in ambienti molto freddi o molto caldi: in tali contesti i lavoratori cardiopatici possono essere soggetti a malori anche gravi
• lavori in quota: per i quali i lavoratori soggetti ad esempio a vertigini non sono da ritenersi idonei

 

Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro in caso di violazione dell’obbligo della sorveglianza sanitaria?

Come prescritto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito della Circolare n.3 del 12/10/2017, l’omessa sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente può comportare l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 1.708,61 a €. 7.403,96 per mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavoro notturno, guida carrelli elevatori, ecc..);
• ammenda da €. 2.874,68 a €. 5.695,36 per omissione dell’obbligo della sorveglianza sanitaria. La sanzione verrà raddoppiata in presenza di più di 5 lavoratori e triplicata in presenza di più di 10 lavoratori;
• ammenda da €. 1.423,84 a €. 6.407.28 per difetto di vigilanza da parte del Datore di Lavoro, laddove il lavoratore oggetto di sorveglianza sanitaria, con mansione specifica, sia operativo sebbene non abbia ancora ricevuto il giudizio di idoneità

 

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