Obbligo di nomina del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Per RLS si intende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, istituita e disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, ed è colui che rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

L’RLS è eletto dai lavoratori dipendenti e a seguito dell’elezione spetta al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la comunicazione del nominativo all’INAIL, pena sanzione amministrativa.
Si precisa che non può mai essere nominato RLS il soggetto che ricopre il ruolo di RSPP per incompatibilità tra i due ruoli.

Secondo quanto disposto dal Testo Unico per la Sicurezza, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere formato tramite una formazione specifica in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in virtù delle sue funzioni, che includono un’azione di “vigilanza” interna e della posizione che lo vede avere rapporti sia con i suoi colleghi che con i vertici del sistema di prevenzione aziendale (Datore di Lavoro e Medico Competente).
Il RLS ha dunque diritto ad una formazione particolare finalizzata a poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.

 

Quali sono i compiti dell’RLS?

I compiti che spettano alla figura dell’RLS sono:

  • può accedere nei locali aziendali dove si effettuano i lavori al fine di verificare le condizioni di lavoro rispetto agli obiettivi aziendali e di legge per salute e sicurezza, ricevendo informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti e all’organizzazione del lavoro degli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • viene consultato preventivamente dal datore di lavoro riguardo la valutazione dei rischi nonché la programmazione e la realizzazione della prevenzione aziendale;
  • viene consultato riguardo alla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, alla nomina degli addetti alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e del medico competenze;
  • riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza indetta con cadenza almeno annuale nelle aziende con più di 15 lavoratoti;

L’RLS ha inoltre l’obbligo di svolgere l’aggiornamento annuale della relativa formazione con una formazione di 4 ore per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

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