Nella seduta del 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha finalmente approvato in via definitiva il nuovo Accordo “finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza” sul lavoro. 

Il nuovo Accordo Stato-Regioni entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta.

Modalità di erogazione della formazione

Il nuovo Accordo prevede le seguenti modalità di erogazione della formazione:

  • in presenza fisica,
  • in videoconferenza sincrona, 
  • in e-learning.

 

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI  |  Invariata

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore in termini di contenuti e durata rimangono invariate rispetto al precedente Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
La durata della formazione generale resta di 4 ore e la formazione specifica di 

    • 4 ore per le aziende dei settori di rischio basso
    • 8 ore per le aziende dei settori di rischio medio
    • 12 ore per le aziende dei settori di rischio alto

 

Rimane valida la previsione secondo la quale, a prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il basso rischio con le relative modalità di erogazione.  Anche per i corsi di aggiornamento non sono previste variazioni: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore. 

 

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI  |   Novità

Il corso per preposti, con contenuti giuridici, gestionali, organizzativi e per la valutazione, controllo e comunicazioni relative alle situazioni di rischio, avrà la durata minima di 12 ore (era 8) e non prevede in bozza la possibilità di erogazione in e-learning ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona. La periodicità dell’aggiornamento sarà di 2 anni (era 5) con durata minima di 6 ore. Come già previsto, il corso per i preposti potrà essere frequentato previo il superamento della formazione generale e specifica dei lavoratori. Il corso per preposti, con contenuti giuridici, gestionali, organizzativi e per la valutazione, controllo e comunicazioni relative alle situazioni di rischio, avrà la durata minima di 12 ore (era 8) e non prevede in bozza la possibilità di erogazione in e-learning ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona. La periodicità dell’aggiornamento sarà di 2 anni (era 5) con durata minima di 6 ore.
Come già previsto, il corso per i preposti potrà essere frequentato previo il superamento della formazione generale e specifica dei lavoratori. 

 

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI  |   Novità

Secondo la bozza del nuovo Accordo, la formazione dei dirigenti sarà di 12 ore (era 16), ma prevede un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
Resta invariata la periodicità di 5 anni per l’aggiornamento con durata minima di 6 ore. 

 

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO  |   Novità

Il nuovo Accordo prevede un nuovo corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo, l’altra gestionale) a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di 6 ore come previsto per il corso per dirigenti.
I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 6 ore.
Il percorso formativo può essere svolto in e-learning (oltre che in presenza o videoconferenza). 

 

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO RSPP  |   Novità

Se il datore di lavoro, dopo aver frequentato il nuovo corso per datori di lavoro, intende anche svolgere il ruolo di RSPP dovrà seguire

      • un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori
      • ulteriori moduli specifici per alcuni settori
        – 12 ore (settore pesca),
        – 16 ore altri settori.

Per la formazione base non è prevista la modalità di erogazione in e-learning.
L’aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio e potrà essere erogata in presenza, videoconferenza o e-learning.  

 

LA FORMAZIONE PER I RSPP E ASPP  |   Invariato

Non ci sono differenze significative per gli RSPP e ASPP: rimane la struttura con tre moduli (A e B valido per tutti), C necessario per i responsabili. Resta invariato l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore (RSPP) e 20 ore (ASPP).

 

LA FORMAZIONE PER I CSP/CSE |   Invariato

La bozza dell’Accordo non introduce variazioni per la formazione di CSP (Coordinatore Sicurezza Progettazione) e CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), due figure nei cantieri temporanei e mobili che si interpongono tra committente, progettisti e imprese esecutrici. Il corso è di 120 ore, l’aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.

 

LA FORMAZIONE PER CHI OPERA IN AMBIENTI
SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI   |   Novità

Importanti e attese novità di questo nuovo Accordo riguardano la durata e i contenuti del corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ASIC). Il corso dovrebbe avere la durata minima di 12 ore e i contenuti riguarderanno parte teorica (normativa) e pratica. La modalità di erogazione è solo in presenza.
I docenti dovranno avere esperienza documentata almeno triennale.
Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, da svolgere in presenza. 

 

LA FORMAZIONE PER CHI OPERA CON ATTREZZATURE   |   Novità

Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori non ci sono grandi variazioni.
La novità è rappresentata dall’introduzione di corsi di formazione teorico-pratici anche per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature: 

      • carriponte: 4 ore di teoria e 10/11 ore di pratica 
      • caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica 
      • macchina agricola raccogli frutta (CRF): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica

La modalità di erogazione è in presenza.
L’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. 

 


 

DI SEGUITO FOCUS DELLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE:

      • Dopo 10 anni dall’ultimo corso o aggiornamento, il corso dovrà essere seguito nuovamente nella sua interezza
      • Aggiunte come attrezzature soggette a formazione: il carro raccogli frutta, i caricatori per la movimentazione di materiali e il carroponte
      • Divieto dell’utilizzo del cellulare per partecipare ai corsi di formazione in Videoconferenza Sincrona
      • Formazione teorica per le attrezzature potrà essere seguita solo in modalità aula in presenza
      • Nuova formazione per i Datori di Lavoro (anche per coloro che hanno già seguito il corso come Datori di Lavoro-RSPP)
      • Aggiornamento biennale per il corso preposti e divieto di erogare la formazione di aggiornamento in e-learning
      • Corsi di Aggiornamento attrezzature non si potranno erogare in Videoconferenza Sincrona
      • Verifica dell’efficacia dei corsi seguiti dai lavoratori, in ambito lavorativo, da parte del Datore di Lavoro e/o dei Preposti