È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, che contiene il regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il nuovo regime entrerà ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024, salvo eventuali proroghe dell’ultima ora.

OBIETTIVI DEL DECRETO

Il provvedimento disciplina l’iter che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire per ottenere la patente, requisito fondamentale per operare nei cantieri. Questa misura mira a garantire un maggiore controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando i criteri di qualificazione per i soggetti coinvolti nei cantieri temporanei o mobili.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Decreto stabilisce che la domanda di rilascio della patente dovrà essere presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attestando il possesso di requisiti essenziali come l’iscrizione alla camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, la regolarità contributiva e fiscale e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO

Il Decreto si rivolge principalmente a:
– Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
– Sono escluse dal provvedimento le aziende che offrono forniture o prestazioni di natura intellettuale.

PATENTE DIGITALE

A seguito della presentazione della domanda, la patente sarà rilasciata in formato digitale con una serie di informazioni tra cui i dati identificativi del titolare, il punteggio assegnato e l’eventuale presenza di provvedimenti di sospensione o decurtazione di crediti.

SICUREZZA E QUALIFICAZIONE

Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 rappresenta un importante passo verso la tutela della sicurezza nei cantieri e punta a regolamentare l’accesso a tali ambienti di lavoro, imponendo criteri di qualificazione e formazione stringenti per le imprese e i lavoratori autonomi. L’entrata in vigore, fissata al 1° ottobre 2024, inaugurerà una nuova fase per il settore edilizio, favorendo un più attento controllo sulle attività svolte nei cantieri temporanei e mobili.



Vediamo in dettaglio un sunto di quanto contenuto: riassunto dettagliato per punti dell’Art. 1 “Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente”

Presentazione della domanda:

  • La domanda per ottenere la patente in formato digitale deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. –
  • È necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: – Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  • Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva valido.
  • Documento di Valutazione dei Rischi, dove richiesto dalla normativa. Certificazione di Regolarità Fiscale, secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti.
  • Il possesso di alcuni requisiti (lettere a, c, e) è attestato tramite autocertificazione (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
  • Gli altri requisiti (lettere b, d, f) sono attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Soggetti coinvolti:

La normativa si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 1 del D.Lgs. 81/2008). – La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta.

Rilascio della patente:

Al termine della presentazione della domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale con i contenuti informativi previsti dall’articolo 2.

Soggetti UE:

Imprese e lavoratori autonomi dell’UE (non italiani) devono presentare autocertificazione che dimostri il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine.

Soggetti extra-UE:

Imprese e lavoratori autonomi stabiliti fuori dall’UE devono presentare autocertificazione che dimostri il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dal paese d’origine.

Comunicazione agli organi competenti:

I soggetti devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

Svolgimento delle attività:

Fino al rilascio della patente, le attività nei cantieri possono proseguire salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Controllo dei requisiti:

Se in seguito viene accertata l’assenza di uno o più requisiti tramite controlli, l’Amministrazione adotterà provvedimenti ai sensi dell’art. 27, comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Richiesta di una nuova patente:

Dopo 12 mesi dalla revoca della patente, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere una nuova patente.



Questo schema dettaglia i vari passaggi e requisiti necessari per ottenere la patente per le attività in cantieri temporanei o mobili, nonché le procedure per imprese sia italiane che straniere. Riassunto dettagliato per punti dell’Art. 2 “Contenuti informativi della patente”

Informazioni disponibili per ogni patente:

Il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le seguenti informazioni:
a) Dati identificativi della persona giuridica, imprenditore individuale o lavoratore autonomo titolare della patente.
b) Dati anagrafici del richiedente della patente.
c) Data di rilascio e numero della patente.
d) Punteggio attribuito al momento del rilascio.
e) Punteggio aggiornato alla data di consultazione sul portale.
f) Esiti di provvedimenti di sospensione (art. 27, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
g) Esiti di provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, che comportano la decurtazione dei crediti (art. 27, comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Infortuni mortali sul cantiere: Se si verificano infortuni mortali nei cantieri (art. 27, comma 1), imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, il provvedimento di sospensione è obbligatorio, salvo diversa motivazione adeguata dell’Ispettorato. La valutazione della responsabilità si basa sui verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell’incidente (art. 2700 del Codice Civile). Infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile: In caso di infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile, imputabili a colpa grave dei soggetti indicati al comma 1, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono già soddisfatte con altri provvedimenti (art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o art. 321 del Codice di Procedura Penale).

Durata della sospensione:

La durata della sospensione è determinata in base alla gravità degli infortuni e delle violazioni in materia di salute e sicurezza, e può durare fino a un massimo di 12 mesi. Eventuali recidive sono prese in considerazione nella determinazione della durata della sospensione.

Punteggio iniziale:

Al momento del rilascio della patente, viene attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti.

Possibilità di incremento:

Il punteggio iniziale può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi, seguendo i criteri e le modalità indicate nell’articolo 5. L’incremento dei crediti previsto dall’articolo 5, comma 3, viene sospeso se vengono contestate una o più violazioni elencate nell’Allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A partire dal 1° ottobre 2024, se vengono contestate violazioni di cui all’Allegato I-bis, l’incremento dei crediti non sarà applicabile per un periodo di tre anni. Tale periodo inizia a decorrere dalla definitività del provvedimento, in conformità all’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Art. 10 – Entrata in vigore

Data di entrata in vigore:
Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, in conformità con l’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Formalizzazione del decreto: Il decreto sarà munito del sigillo dello Stato e inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

Obbligo di osservanza: Tutti coloro a cui il decreto è destinato sono tenuti a rispettarlo e a garantirne l’applicazione.